Cosa fa
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della scuola, TU) in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.
Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.
QUANDO SI VOTA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il MIUR emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Come previsto dall’ art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
DURATA IN CARICA
Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.
– Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
– Adotta il Regolamento di Istituto
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
– Delibera il calendario scolastico.
– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d’Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).
Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La composizione di tale organo può essere schematizzata come segue:
Composizione del Consiglio di Istituto a.s. 21/24